L’imposta Provinciale di Soggiorno

La nuova Imposta di Soggiorno: disciplina e Funzionamento (11/2015)

In base all’art. 16 bis della Legge Provinciale n. 8, a partire dal 01 Novembre 2015 al fine di garantire elevati standard si servizi viene richiesto il pagamento di una imposta di soggiorno, versata all’Ente ospitante da parte del Soggetto Ospitato.

Sul punto è prevista la compilazione di un modulo presso la struttura ricettiva (salvo per i minori fino al 14° anno di età).I Soggetti esentati dal pagamento dell’Imposta sono:

  • I minori fino al 14° anno di età;
  • I soggetti che effettuano terapie nelle strutture ospedaliere;
  • Gli accompagnatori di pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere;
  • Gli operatori di Protezione Civile, Vigili del Fuoco e personale delle forze dell’ordine, ospitate per ragioni di servizio;
  • I richiedenti protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati;
  • I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti di autorità pubbliche.

La struttura deve inoltre informare il cliente sull’imposta e allo stesso tempo adempiere alla comunicazione dei dati degli ospiti, soggetti passivi d’imposta,degli ospiti esentati e delle notti in cui i soggetti si fermano nella struttura. La comunicazione ha valenza quadrimestrale e dev’essere presentata entro il 16 di ogni mese successivo al quadrimestre di riferimento.

Gli adempimenti fiscali richiesti alle strutture ricettive, riguardano il ruolo di sostituto d’imposta in quanto hanno l’obbligo di versare l’imposta incassata entro il 16 del Mese Successivo.

Le tariffe, come viene riepilogato nella circolare variano in base al tipo di struttura ospitante, e rimane per ogni struttura ospitante la possibilità di aumentare la tariffa fino ad un massimo di 2,50 € per notte.

 

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