Il bonus ricerca e sviluppo

Il bonus Ricerca e Sviluppo (10/2015)

Il comma 35 dell’art.1 della legge di stabilità (L. n.190/2014) ha ridefinito la disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’art.3 del D.L. n.145/2013.

Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 27 maggio 2015, elaborato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e pubblicato sulla G.U. n.174 del 29 luglio 2015, individua, tra le altre cose, le disposizione applicative necessarie per poter dare attuazione al credito d’imposta.

Ai fini dell’agevolazione in questione sono considerate attività di ricerca e sviluppo: i lavori sperimentali o teorici svolti finalizzate ad applicazioni ed usi commerciali diretti, ricerca pianificata o indagini mirati per mettere a punto nuovi prodotti o processi e servizi. L’acquisizione di nuove conoscenze per lo sviluppo o miglioramento di nuovi piani progetti e altre procedure dell’azienda.

L’agevolazione concessa a tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica rimane vincolata al principio di correlazione e competenza previsto all’art. 109 del TUIR, e pertanto risultano agevolabili le spese per il personale di ricerca, le spese per competenze tecniche, le spese per ricerca affidata ad enti esterni all’impresa e le quote di ammortamento collegate a beni strumentali acquisiti per l’attività di ricerca.

Le iniziative sono agevolabili per un limite massimo di cinque milioni con un importo minimo di 30.000 € e la condizione principale riguarda l’importo della spesa. Essa deve essere superiore alla media degli investimenti fatti in ricerca nei tre esercizi precedenti.

La misura del contributo è pari al 50% della spesa del personale e spese relative a ricerca effettuata tramite enti esterni di ricerca, mentre viene agevolata con il 25% della spesa relativa alle quote di ammortamento dei beni strumentali.

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