Il bilancio d’Esercizio

I nuovi principi di redazione e criteri del Bilancio d’esercizio (12/2015)

In attuazione alla Direttiva n.2013/34/UE sono stati approvati i nuovi schemi di bilancio e i nuovi criteri e principi per la redazione del bilancio d’esercizio. Le modifiche approvate entreranno in vigore dal 01.01.2016 in riferimento al bilancio d’esercizio 2016.

Viene introdotto nel Codice civile un richiamo espresso e di portata generale dei principi della “rilevanza” e della “prevalenza della sostanza sulla forma”, di fatto già presenti nell’ordinamento in alcune “regole di dettaglio” ed illustrati nel Principio contabile OIC n. 11. La regolare tenuta delle scritture contabili, determina che la valutazione di “irrilevanza” può trovare applicazione solo nella fase di redazione del bilancio e mai con riferimento alla contabilizzazione degli eventi. Il principio di prevalenza di sostanza sulla forma viene modificata per poter essere maggiormente utilizzata e compresa dagli operatori.

La seconda modifica apportata dal legislatore riguarda le modifiche ai criteri di valutazione di bilancio garantendo una maggiore corrispondenza tra valore di bilancio e efficacia informativa dei dati in esso contenuti. Particolare rilevanza ha la modifica riguardante “gli strumenti derivati” che dovranno essere valutati al loro fair value, tanto che il nuovo principio di valutazione offre diverse modalità di valutazione, al fine di garantire la reale applicazione del nuovo sistema.

La principale novità inoltre riguarda gli schemi di bilancio, viene introdotto per lo schema di bilancio ordinario, modifiche alla rubrica e denominazione di alcune voci bilancio ( come i “Ratei e i Risconti”), viene reso obbligatorio il Rendiconto Finanziario all’interno dello schema di bilancio ordinario. Per il bilancio Abbreviato vengono modificate alcune voci di bilancio prevedendo che alcune di esse siano accorpate, e prevedendo distinzioni specifiche nella sfera dei crediti e dei debiti.

Per il bilancio delle Micro Imprese vengono predisposti i nuovi limiti e viene predisposto l’esonero per la presentazione del Rendiconto Finanziario e della Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione, quando le informazioni obbligatorie previste dall’art. 24247 c.c e dall’art. 2428 c.c. sono inserite in calce allo Stato Patrimoniale.

Alle Micro-imprese non sono inoltre applicabili le disposizioni:

  • relative alla deroga prevista per i casi eccezionali ex art. 2423, comma 5, C.c. ai sensi del quale “se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione … è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata …”;
  • relative agli strumenti derivati ex art. 2426, comma 1, n. 11-bis, ai sensi del quale “gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value …”.
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